La Regione del Veneto è attiva già dal 2002 nell’erogazione di voucher formativi in favore delle aziende,
per la partecipazione dei propri lavoratori a percorsi formativi volti ad acquisire e/o aggiornare la
professionalità e competitività all’interno del sistema economico veneto.
Da luglio 2009 sono a disposizione nuove risorse, tramite il Fondo Sociale Europeo,
per l’assegnazione di voucher in favore dei lavoratori occupati presso imprese private,
disoccupati over 40 e di quei soggetti che, a seguito di situazioni di crisi, si trovino in condizioni
di CIGS, CIGO o mobilità.
L’assegnazione dei voucher è soggetta a graduatoria e privilegerà lo sviluppo professionale degli occupati
di genere femminile, età medio alta e in situazione di difficoltà, riferibili alla sospensione
o perdita del lavoro e ai residenti in zone che offrono meno possibilità occupazionali.
A CHI E’ RIVOLTO
Imprese che abbiano unità produttive localizzate nel territorio veneto
e che presentino domanda per la formazione dei propri lavoratori, quali:
- lavoratori dipendenti di imprese private (tempo determinato, indeterminato,
tempo pieno, tempo parziale, apprendistato);
- soggetti con una delle forme contrattuali di cui al D.L.vo 10/09/03, n. 276 "Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro";
- lavoratori sospesi dal lavoro
- lavoratori in CIGO e CIGS
- soggetti privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito che abbiano compiuto il 40° anno di età
IL SOGGETTO PUO’ RICHIEDERE:
- voucher formativo individuale: contributo pubblico del valore massimo di € 2.500,
per accedere a percorsi formativi di durata compresa tra 32 e 160 ore;
- voucher di sostegno: indennità oraria di frequenza del valore massimo di € 800,
in favore di soggetti disoccupati privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito
e con un’età superiore ai 40 anni, per la partecipazione ai percorsi
per i quali è stato richiesto il voucher formativo individuale.
II lavoratore che presenta domanda di voucher formativo individuale è tenuto a contribuire
con una quota di coofinanziamento. Sono esclusi da tale obbligo i disoccupati, privi di qualsiasi
forma di sostegno al reddito, di età superiore ai 40 anni, i sospesi dal lavoro,
i lavoratori in CIGO, CIGS o mobilità.